L’iscrizione al Ruolo Conducenti costituisce requisito indispensabile per il rilascio da parte del Comune della licenza per l’esercizio di taxi e/o dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente ed è subordinata al possesso di determinati requisiti nonchè al superamento di un apposito esame di idoneità.
L'iscrizione al Ruolo Conducenti è necessaria per gli utenti che intendono svolgere nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia le seguenti attività:
- conducente di autovettura (servizio taxi o NCC-Noleggio Con Conducente)
- conducente di motocarrozzetta
- conducente di natante
- conducente di veicolo a trazione animale
E' altresì condizione necessaria per svolgere tali attività quale dipendente o sostituto alla guida.
ISCRIZIONI DI DIRITTO
- per i soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente
- per i dipendenti di imprese esercenti il servizio taxi alla data del 31.12.1994
ISCRIZIONI A SEGUITO SUPERAMENTO ESAME
- per coloro che non rientrano nelle predette categorie
Requisiti richiesti
Professionali:
- Patente di guida
- Certificato di Abilitazione Professionale previsto dalla vigente normativa (rilasciato dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile)
Morali:
- non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
- non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (misure di prevenzione ed antimafia) e successive modificazioni, e delle leggi 13 settembre 1982, n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa)
- non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti
- non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l'influenza di alcool o di sostanze stupefacenti)
- non essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge
- non essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni
- non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunqe essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.
Le leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate e sostituite dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 159/2011, a cui, ai sensi dell’art. 116 dello stesso decreto, vanno riferiti i richiami alle previgenti norme.
Documenti richiesti
- domanda d’iscrizione in bollo (in allegato a fondo pagina)
- attestazione versamenti
- documento d’identità ed eventuale permesso di soggiorno
- patente di guida
- certificato abilitazione professionale previsto dalla vigente normativa
Costi
ISCRIZIONI DI DIRITTO
- € 31,00 per diritti di segreteria tramite il Sistema PagoPA
- marca da bollo di valore corrente
ISCRIZIONI A SEGUITO SUPERAMENTO ESAME
- € 168,00 per Tassa di Concessione Governativa su c/c postale n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – Tasse di concessioni governative
- € 31,00 per diritti di segreteria mediante il Sistema PagoPA
- marca da bollo di valore corrente.
Normativa di riferimento
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 27: "Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea"
- Deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, dd. 7 marzo 1997, n. 663, modificata ed integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1680/2000: "Legge regionale 27/1996, articolo 4. Approvazione schema-tipo di regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea"