Informazioni generali
L’attività riguarda l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione dei seguenti impianti a servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi e delle relative pertinenze:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Anche le attività impiantistiche svolte dagli uffici tecnici interni sono sottoposte a tale normativa.
Al momento in cui una impresa inizia una delle attività sopra indicate deve presentare la denuncia di inizio dell’attività utilizzando il modello unificato S.C.I.A. 37 (in allegato a fondo pagina). Tale impresa deve anzitutto dimostrare il possesso dei “requisiti di capacità tecnica e organizzativa” che si intendono acquisiti con l’individuazione di un legale rappresentante in possesso dei requisiti di legge o di altra persona che dovrà essere nominata responsabile tecnico.
Per le imprese artigiane la persona con i requisisti deve necessariamente essere o il titolare dell’impresa individuale o socio lavorante di s.n.c. o socio lavorante accomandatario di s.a.s o socio lavorante di s.r.l.
Non è necessario un formale atto di procura per la nomina del responsabile tecnico.
Si richiede l’esistenza di un rapporto di immedesimazione del responsabile tecnico con l’impresa e rispetto alla stessa impresa.
In mancanza di un legale rappresentante in possesso dei requisiti o di un responsabile tecnico l’impresa NON può esercitare l’attività.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.M. 37/2008, il responsabile tecnico può svolgere la sua funzione per una sola impresa, e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività.
Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l’attività di impiantistica hanno titolo all’iscrizione qualora sussistono i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.
Per le imprese artigiane la legge assegna la competenza alla Commissione Provinciale per l’Artigianato.
L’esercizio dell’attività di installazione senza i requisiti o la violazione delle disposizioni previste dal D.M. 37/08 sono soggetti all’applicazione di sanzioni amministrative, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Sono soggetti a sanzioni anche i committenti che affidano i lavori ad imprese non abilitate.
Requisiti richiesti
1. Requisiti morali:
Il titolare, tutti i soci di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari di s.a.s. o s.a.p.a, tutti gli amministratori di società di capitali non devono essere sottoposti alle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche ed integrazioni.
I requisiti morali vengono accertati d’ufficio.
2. Requisiti tecnico professionali:
È necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti:
Titolo di studio ed esperienza professionale:
- laurea in materia tecnica specifica o diploma universitario utile ai fini dello svolgimento dell’attività conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’art. 1 del D.M. n. 37/2008, presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno 2 anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore per le attività di cui al citato art. 1 co. 2 lett. a) b) c) e) f) g). Il periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1 co. 2 lett. d) – impianti idrici e sanitari - è invece di 1 anno continuativo;
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore per le attività di cui al citato art. 1 co. 2 lett. a) b) c) e) f) g). Il periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1 co.2 lett. d) – impianti idrici e sanitari - è invece di 2 anni consecutivi.
L’attività lavorativa necessaria in aggiunta al titolo di studio richiesto deve essere stata svolta, nel medesimo ramo dell’attività dell’impresa (ad esclusione delle attività amministrative – contabili), all’interno di imprese o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti.
Esperienza professionale
1. Aver esercitato l’attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti:
- in qualità di dipendente operaio installatore, con la qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art.1 del DM n.37/2008, per un periodo non inferiore a 3 anni (escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato);
- in forma di collaborazione tecnica continuativa in qualità di titolare/socio/collaboratore familiare nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a 6 anni per le attività di cui al citato art. 1 co. 2 lett. a) b) c) e) f) g). Il periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1 co. 2 lett. d) – impianti idrici e sanitari - è invece di 4 anni.
L’attività deve essere stata svolta, nel medesimo ramo dell’attività dell’impresa (ad esclusione delle attività amministrative – contabili), all’interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti.
2. Titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell’entrata in vigore della L. 46/90 (entro il 11/03/1990), appositamente documentato.
3. Possesso del riconoscimento, da parte del Ministero competente, del titolo professionale conseguito all’estero.
Documenti richiesti
Unitamente alla modulistica necessaria per la denuncia al Registro Imprese o all’Albo Artigiani dovranno essere presentati:
- segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A. 37);
- documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali;
- documentazione attestante l’immedesimazione;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del responsabile tecnico e del denunciante.
Entro quale termine
Il giorno di inizio dell'attività di impiantistica.
Costi
€ 9,00 per le imprese individuali.
€ 15,00 per le società o i soggetti collettivi.
Diritti previsti per le connesse denunce al Registro Imprese e/o all’Albo Artigiani.
Tempi massimi di conclusione
La protocollazione avviene contestualmente alla presentazione della domanda.
L’iscrizione avviene entro 10 giorni dalla protocollazione della domanda.
La verifica dei requisiti per l’attività avviene entro 60 giorni.
Normativa di riferimento
D.M. 37/08
L. 5 marzo 1990 n. 46 art.li 8, 14 e 16
D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558
L.R. 4 marzo 2005 n. 4
Responsabile del procedimento
Paolo Cisilin