Attività di Autoriparazione

Informazioni generali

E' attività di autoriparazione la manutenzione e la riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose.

Vi rientrano tutti gli interventi di sostituzione, modifica e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui sopra, nonché l'installazione, sugli stessi, di impianti e componenti fissi.

Rientrano nell'attività anche le imprese che svolgono autoriparazioni su automezzi propri tramite gli uffici tecnici interni.

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione dei filtri dell'aria e dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento (che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti), di preparazione di auto e moto da corsa e gokart qualora non siano abilitate alla circolazione su strada, nonchè l'attività di commercio di veicoli.

L'attività di autoriparazione si suddivide nelle seguenti sezioni:

  • meccatronica
  • carrozzeria
  • gommista

Al momento in cui una impresa di autoriparazione inizia una delle attività sopra indicate deve presentare la denuncia di inizio dell’attività utilizzando il modello unificato D.I.A. 122. Tale impresa deve anzitutto dimostrare il possesso dei “requisiti di capacità tecnica e organizzativa” che si intendono acquisiti con l’individuazione del responsabile tecnico in una persona (es. il titolare o il responsabile tecnico) dotata dei previsti requisiti.

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse. Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere o il titolare dell’impresa individuale o socio lavorante di s.n.c. o socio lavorante accomandatario di s.a.s o socio lavorante di srl.

Non è necessario un formale atto di procura per la nomina del responsabile tecnico e non è ammessa la nomina di un consulente o professionista esterno.

Si richiede l’esistenza di un rapporto di immedesimazione del responsabile tecnico con l’impresa e rispetto alla stessa impresa.

In mancanza di responsabile tecnico l’impresa NON può esercitare l’attività.

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l’attività di autoriparazione hanno titolo all’iscrizione qualora sussistono i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

Per le imprese artigiane la legge assegna la competenza alla Commissione Provinciale per l’Artigianato.

 

Requisiti richiesti

Il titolare, tutti i soci di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari di sas o sapa, tutti gli amministratori di società di capitali non devono essere sottoposti alle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche ed integrazioni.

Requisiti per il responsabile tecnico:

  • requisiti morali: non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi dei veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonchè l'installazione sugli stessi veicoli e complessi dei veicoli a motore, di impianti e componenti fissi, per i quali reati e prevista una pena detentiva.
  • requisiti tecnico professionali: titolo di studio ed esperienza professionale:
    • Laurea o Diploma universitario (laurea breve) in materia tecnica specifica
    • Diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività
    • Attestato di promozione al IV anno dell’Istituto Tecnico Industriale – con indirizzo attinente l’attività seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni
    • Corso regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l’attività, seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni.
       

Per l’esperienza lavorativa richiesta in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di:

  • titolare, amministratore,
  • socio partecipante
  • collaboratore familiare
  • dipendente qualificato
  • associato in partecipazione


L’attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l’abilitazione, all’interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione.

Esperienza professionale:

  • Aver esercitato l’attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di
    • titolare, amministratore, socio partecipante
    • collaboratore familiare
    • dipendente qualificato

L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione.

  • Essere stato titolare di impresa del settore per almeno un anno entro il 14/12/1994, appositamente documentato

Titolo estero:

Essere in possesso del riconoscimento, da parte del Ministero competente, del titolo professionale conseguito all’estero.

L’impresa deve essere in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività come previsto dalle apposite tabelle approvate con decreto dal Ministero dei Trasporti.

 

Documenti richiesti

Unitamente alla modulistica necessaria per la denuncia al Registro Imprese o all’Albo Artigiani dovranno essere presentati:

  • documentazione attestante i requisiti del responsabile tecnico (i requisiti morali vengono accertati d’ufficio);
  • documentazione attestante l’immedesimazione;
  • fotocopia del documento di identità in corso di validità del responsabile tecnico e del denunciante.

 

Entro quale termine

Il giorno di inizio dell'attività di autoriparazione.

 

Costi
  • € 9,00 per le imprese individuali
  • € 15,00 per le società o i soggetti collettivi
  • I diritti previsti per le connesse denunce al Registro Imprese e/o all’Albo Artigiani.

 

Tempi massimi di conclusione

La protocollazione avviene contestualmente alla presentazione della domanda.

L’iscrizione avviene entro 10 giorni dalla protocollazione della domanda.

La verifica dei requisiti per l’attività avviene entro 60 giorni.

 

Normativa di riferimento
  • L. 5 febbraio 1992 n. 122
  • D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558
  • L.R. 4 marzo 2005 n. 4
  • L. 11 dicembre 2012 n. 224
  • L. 27 dicembre 2017 n. 205

 

Responsabile del procedimento

Paolo Cisilin