L'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane è obbligatoria per le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8,9 e 10 della Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - Disciplina organica dell'artigianato.
E' artigiana l'impresa che:
abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi;
sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'art. 230 bis del Codice Civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.
E' inoltre artigiana, e si può pertanto iscrivere all'Albo Imprese Artigiane, la societa' avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 della medesima legge costituita:
- in forma di societa' cooperativa, di piccola societa' cooperativa, di societa' in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;
- in forma di societa' in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e che i soci accomandatari siano in maggioranza;
- in forma di societa' a responsabilita' limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.
- ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata con pluralita' di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale. 3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle societa' di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purche' i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Sono escluse dalla possibilità di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane le Spa e le Sapa.
Limiti dimensionali (art. 11 LR 12/2002)
I dipendenti, personalmente guidati dal titolare o dagli eventuali soci, non devono superare il limite massimo di 20 unità.
In deroga a quanto sopra:
il limite degli addetti è ridotto a 10 per le imprese che lavorano in serie, purchè la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato;
il limite degli addetti è innalzato a 35 per le imprese che svolgono la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.
I limiti suddetti possono essere superati , per specifiche esigenze, fino al 25% per un periodo non superiore a 6 mesi all'anno.
Procedimenti
Lavorazioni Artistiche, Tradizionali e dell'Abbigliamento su misura
Attività di Installazione Impianti