Le domande di iscrizione o di deposito al Registro Imprese nonché le denunce al REA devono essere presentate, di regola, entro 30 giorni dalla data dell’atto da iscrivere o dell’evento da comunicare.
Il termine è ridotto a 10 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e a 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società cooperative.
Il mancato rispetto dei termini sopra riportati comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti delle persone obbligate all’adempimento.
Si ricorda che il termine decorre dal giorno successivo alla data dell'atto o dell'evento. Se lo stesso cade di sabato o di giorno festivo la presentazione della domanda è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/99).
Importi delle sanzioni per società e consorzi
L'importo delle sanzioni varia da 103 euro a 1.032 euro (art. 2630 c.c.): se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta a un terzo ( da 34,33 euro fino a 344 euro) e se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, è consentito il pagamento del doppio del minimo oppure (se più conveniente) un terzo del massimo della sanzione prevista, oltre alle spese del procedimento (art.16 L. n.689/1981). In altre parole:
- se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti e il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, l'importo ridotto è di 68,66 euro;
- se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono oltre i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti e il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, l'importo ridotto è di 206 euro.
Per l'omesso deposito del bilancio (si deve intendere come omesso anche nei termini prescritti) è prevista la maggiorazione di un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria (come previsto dal nuovo articolo 2630 c.c.).
Importi delle sanzioni riferite alle denunce REA (variazioni attività, unità locali, ecc.)
L'importo della sanzione è di 154 euro: se la denuncia o la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta a un terzo, quindi da 154 euro a 30 euro e se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, è consentito il pagamento del doppio del minimo oppure (se più conveniente) un terzo del massimo della sanzione prevista, oltre alle spese del procedimento (art.16 L. n.689/1981).
In questi casi, pertanto gli importi applicati sono di 10 euro se la denuncia è presentata entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini oppure di 51,33 euro se presentata successivamente.