Le imprese iscritte nel Registro Imprese/REA che non hanno versato quanto dovuto a titolo di diritto annuale nei termini previsti sono soggette all'applicazione di una sanzione.
Informazioni generali
- Se il versamento avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte dirette, si applica una sanzione del 0,4% da sommare al diritto dovuto.
- Se il versamento non avviene oppure è effettuato con un ritardo superiore ad un anno dalla scadenza del termine ordinario si applica una sanzione del 30% sul diritto dovuto.
E’ possibile evitare l’applicazione della sanzione piena, sanando l’irregolarità entro 1 anno dalla scadenza del termine ordinario fissato per il pagamento del tributo con l’istituto del ravvedimento operoso, versando:
- il diritto dovuto (codice tributo 3850)
- gli interessi (codice tributo 3851), calcolati per giorni di ritardo e pari al saggio legale
- la sanzione ridotta (codice tributo 3852), pari al 6% se avviene dopo i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di cui sopra.
In caso di tardata presentazione del mod. F24 a zero, il pagamento della sanzione con il codice tributo 8911 non vale per il diritto annuale.
Scaduto tale termine è possibile contattare l’ufficio diritto annuale per definire gli importi relativi a interessi e sanzioni dovute.
Normativa di riferimento
- DM 27 gennaio 2005, n. 54, “Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative per i casi di tardivo od omesso pagamento dei diritti dovuti”
- DM 11 maggio 2001 n. 359, “Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese”
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 "Disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie (applicata in caso di omesso o tardivo versamento)"
- Legge 29 dicembre 1993, n. 580 art. 18