Il diritto annuale è un tributo che deve essere versato ogni anno da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) al 1° gennaio di ogni anno.
Informazioni generali
- Gli importi da versare vengono stabiliti annualmente con decreto ministeriale e vengono trasmessi alle imprese con apposita comunicazione.
- Il pagamento va effettuato tramite modello F24 a favore della Camera di Commercio in cui ha sede l’impresa e ogni unità locale è tenuta al pagamento del 20% di quanto dovuto per la sede.
- In caso di nuova iscrizione il diritto annuale può essere versato contestualmente all’iscrizione stessa con la pratica Comunica, mediante addebito del conto Telemaco o entro 30 giorni tramite modello F24.
- In caso di trasferimenti in corso d’anno il pagamento è dovuto per intero all’Ente presso il quale risultava l’iscrizione al 1° gennaio.
- In caso di versamenti eccessivi o non dovuti, il contribuente può effettuare una compensazione, ovvero chiedere il rimborso entro 24 mesi dalla data del versamento.
- Se l'attività è esercitata anche in altre unità locali gli importi dovuti devono essere sommati e indicati in un unico rigo del modello F24 se sede e unità locali sono ubicate nella medesima provincia, gli importi dovuti devono essere versati a ciascuno degli Enti camerali competenti per territorio e quindi indicati in righi diversi del modello F24, se sede e unità locali sono ubicate in province diverse.
ATTENZIONE ALLE TRUFFE E ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI!
Importi diritto annuale 2025
Si informa che con comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 18/12/2024 vengono confermati, per il diritto annuale 2025, gli stessi importi previsti per l'anno 2024.
Si ricorda inoltre che tali importi devono essere maggiorati del 20%, così come previsto della Delibera di Consiglio n. 16 del 28/10/2022.
Casi di esonero nel pagamento del diritto annuale
Prendendo come data di riferimento il 1° gennaio di ogni anno sono esonerate dal pagamento:
- imprese individuali cessate entro il 31 dicembre precedente che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio successivo
- società che hanno approvato entro il 31 dicembre precedente il bilancio finale di liquidazione e che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio successivo
- imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre precedente
- cooperative sciolte con provvedimento dell’autorità governativa entro il 31 dicembre precedente
Sanzioni Diritto Annuale
Normativa di riferimento
- Legge 580/1993
- Decreto del Ministero dell’Industria 359 del 2001
- Decreto MISE 21 aprile 2011
- Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114, articolo 28, comma1