Diritto annuale

Il diritto annuale è un tributo che deve essere versato ogni anno da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) al 1° gennaio di ogni anno.

 

Informazioni generali

  • Gli importi da versare vengono stabiliti annualmente con decreto ministeriale e vengono trasmessi alle imprese con apposita comunicazione.
  • Il pagamento va effettuato tramite modello F24 a favore della Camera di Commercio in cui ha sede l’impresa e ogni unità locale è tenuta al pagamento del 20% di quanto dovuto per la sede.
  • In caso di nuova iscrizione il diritto annuale può essere versato contestualmente all’iscrizione stessa con la pratica Comunica, mediante addebito del conto Telemaco o entro 30 giorni tramite modello F24. 
  • In caso di trasferimenti in corso d’anno il pagamento è dovuto per intero all’Ente presso il quale risultava l’iscrizione al 1° gennaio. 
  • In caso di versamenti eccessivi o non dovuti, il contribuente può effettuare una compensazione, ovvero chiedere il rimborso entro 24 mesi dalla data del versamento.
  • Se l'attività è esercitata anche in altre unità locali gli importi dovuti devono essere sommati e indicati in un unico rigo del modello F24 se sede e unità locali sono ubicate nella medesima provincia, gli importi dovuti devono essere versati a ciascuno degli Enti camerali competenti per territorio e quindi indicati in righi diversi del modello F24, se sede e unità locali sono ubicate in province diverse. 

ATTENZIONE ALLE TRUFFE E ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI! 


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Importi diritto annuale 2025

Si informa che con comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 18/12/2024 vengono confermati, per il diritto annuale 2025, gli stessi importi previsti per l'anno 2024.

Si ricorda inoltre che tali importi devono essere maggiorati del 20%, così come previsto della Delibera di Consiglio n. 16 del 28/10/2022.

 

Misure del diritto annuale anno 2025 


Casi di esonero nel pagamento del diritto annuale

Prendendo come data di riferimento il 1° gennaio di ogni anno sono esonerate dal pagamento:

  • imprese individuali cessate entro il 31 dicembre precedente che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio successivo
  • società che hanno approvato entro il 31 dicembre precedente il bilancio finale di liquidazione e che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio successivo
  • imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre precedente
  • cooperative sciolte con provvedimento dell’autorità governativa entro il 31 dicembre precedente

Sanzioni Diritto Annuale

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Normativa di riferimento

  • Legge 580/1993
  • Decreto del Ministero dell’Industria 359 del 2001
  • Decreto MISE 21 aprile 2011
  • Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114, articolo 28, comma1
 

Dove rivolgersi

Ufficio

Diritto Annuale

Sede di Gorizia
Via Francesco Crispi 10, 34170 - Gorizia (GO)
Responsabile
Luca Costanzo
Orari
  • Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
  • lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30
Telefono
0481 384 203, 0481 384 243
Email
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PEC
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Attività dell'ufficio