Informazioni Diritto Annuale


Cos'è e perchè si paga? 

Il diritto annuale è un tributo che per legge ogni impresa iscritta nel Registro Imprese e ogni soggetto iscritto nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) deve versare alla propria Camera di Commercio di riferimento. E' una somma che garantisce il funzionamento delle Camere di Commercio quali enti dedicati alla promozione e allo sviluppo del sistema delle imprese e dell'economia locale.

Il pagamento del diritto annuale è inoltre condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese e per la presentaziuone di istanze per la concessione di agevolazioni erogate dalla Camera di Commercio.


Chi deve versare? 

Sono tenute al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, o iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso. 

Il diritto annuale è dovuto per anno solare e non è ripartito in base alla durata dell’iscrizione.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

Le imprese devono pagare il diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese del territorio di competenza. Ogni unità locale è tenuta al pagamento del 20% di quanto dovuto per la sede. Se l'impresa è iscritta esclusivamente al REA (associazioni, fondazioni, organismi religiosi, etc.) non è necessario pagare il diritto annuale per eventuali unità locali.

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve pagare a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1º gennaio; nel caso di trasferimento di sezione nell'ambito del Registro imprese (es: da sezione ordinaria a speciale o da REA a Registro imprese) il diritto dovuto è determinato dalla sezione in cui il soggetto era iscritto al 1º gennaio.


Chi decide gli importi? 

Gli importi da versare vengono stabiliti annualmente con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e vengono trasmessi alle imprese con apposita comunicazione.

Ogni Camera di Commercio può deliberare un’ulteriore maggiorazione rispetto a questi importi, con l’obiettivo di cofinanziare particolari iniziative dedicate alle imprese.

Nel caso di:

  • impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese
  • impresa individuale (imprenditore commerciale) iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese
  • soggetto collettivo iscritto solo al REA (fondazioni, associazioni...)
  • persona fisica iscritta al REA (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri)
  • società semplice iscritta nella sezione speciale “società semplice” del Registro delle Imprese,
  • società semplice iscritta nella sezione speciale “società semplice” e “impresa agricola” del Registro delle imprese
  • società tra avvocati ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001
  • impresa con sede principale all'estero che ha aperto unità locali o sedi secondarie in Italia

l'importo dovuto è in cifra fissa e stabilito dal Ministero.

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, come nella fattispecie:

  • Società tra professionisti previste dalla L. 183/2011
  • Società in nome collettivo
  • Società in accomandita semplice
  • Società di capitali
  • Società cooperative
  • Società di mutuo soccorso
  • Consorzi con attività esterna
  • Enti economici pubblici e privati
  • Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000
  • G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico

devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (vedi modello IRAP).


Pagamenti

In caso di nuova iscrizione il diritto annuale può essere versato contestualmente all’iscrizione stessa con la pratica Comunica, mediante addebito del conto Telemaco o entro 30 giorni tramite modello F24.

Negli altri casi, il pagamento va effettuato solitamente entro il 30 giugno di ogni anno (o entro il termine previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi) tramite modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" e indicando:

  • il codice tributo "3850"
  • la sigla della provincia
  • il codice fiscale dell'impresa
  • l'anno di riferimento 
  • l'importo 

Se l'attività è esercitata anche in altre unità locali gli importi dovuti devono essere sommati e indicati in un unico rigo del modello F24. Se sede e unità locali sono ubicate nella medesima provincia, gli importi dovuti devono essere versati a ciascuno degli Enti camerali competenti per territorio e quindi indicati in righi diversi del modello F24, se sede e unità locali sono ubicate in province diverse.

In caso di trasferimenti in corso d’anno il pagamento è dovuto per intero all’Ente presso il quale risultava l’iscrizione al 1° gennaio. 

Alternativamente, i pagamenti possono essere effettuati utilizzando la piattaforma PagoPA a favore della Camera di Commercio in cui ha sede l’impresa o tramite l'app Impresa Italia.

In caso di versamenti eccessivi o non dovuti, il contribuente può effettuare una compensazione, ovvero chiedere il rimborso entro 24 mesi dalla data del versamento.


Casi di esonero nel pagamento del diritto annuale

Prendendo come data di riferimento il 1° gennaio di ogni anno, sono esonerate dal pagamento:

  • imprese individuali cessate entro il 31 dicembre precedente che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio successivo
  • società che hanno approvato entro il 31 dicembre precedente il bilancio finale di liquidazione e che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio successivo
  • imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre precedente
  • cooperative sciolte con provvedimento dell’autorità governativa entro il 31 dicembre precedente

Termini 

Se il pagamento non viene eseguito nei termini, si può sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso

Diversamente sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 30% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.Lgs. 472/97 e del Decreto 27 gennaio 2005, n. 54.

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