Nella Regione Friuli Venezia Giulia la materia dell’artigianato è regolata dalla Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - Disciplina organica dell'artigianato.
Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'Albo delle Imprese Artigiane sono delegate alle Camere di Commercio e l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane è obbligatoria per le imprese in possesso dei requisiti descritti negli artt. 8, 9, 10.
Sono invece trasferite ai Comuni le funzioni relative:
a) all'accertamento dei requisiti professionali degli acconciatori e degli estetisti;
b) agli adempimenti conseguenti al ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia;
c) all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste.
Chi puo' iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane
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Iscrizioni all'AlA
Le domande di iscrizione vanno presentate entro 30 giorni dalla data d’inizio attività così come previsto dall'art. 14 LR 12/02 e ss.mm. Se presentate oltre i 30 giorni sono soggette alla sanzione di cui all’ art.17 – comma 1 – lettera c) della L.R. n. 12/2002.
Domande di modifica
Le istanze di modifica devono essere presentate entro 30 giorni dall’evento denunciato.
Domande di cancellazione e cancellazione retroattiva
Le domande di cancellazione devono essere presentate entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, se presentate oltre i 30 giorni sono soggette alla sanzione di cui all’ art.17 – comma 1 – lettera c) della L.R. n. 12/2002.
L’art. 14 ter comma 5 della L.R. 12/2002 e ss.mm. prevede che per le istanze di cancellazione retroattiva presentate oltre i termini, le imprese artigiane possano ottenere l’accoglimento delle stesse, per cessazione attività o per perdita dei requisiti se sussistono le seguenti condizioni:
- che non sia stata presentata ed accolta una precedente richiesta di cancellazione dall’AIA;
che la richiesta di cancellazione retroattiva sia corredata da idonea documentazione comprovante la cessazione dell’attività o la perdita dei requisiti artigiani, qualora presentata dopo 120 giorni dall’evento.
La cancellazione può avere effetto retroattivo non superiore a tre anni, dalla data di presentazione dell’istanza.
La retroattività, oltre i tre anni, dalla data di presentazione dell’istanza può essere richiesta per le sole fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 14 ter della L.R. 12/2002 e ss.mm.ii., quali invalidità, morte, intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano o nel caso di cessazione dell’attività di imprenditore artigiano in conseguenza dell’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno nonchè nei casi di mancato svolgimento dell’attività da parte dell’impresa accertato o certificato da altre autorità amministrative, fattispecie prevista dal comma 7 del medesimo articolo.
Le domande di cancellazione retroattiva sono soggette al vaglio della Commissione che, nel caso in cui dovesse ritenere la documentazione allegata non sufficientemente comprovante, delibererà la cancellazione dell’impresa dalla prima data utile o in mancanza di questa, dalla data di presentazione della relativa istanza.
Si precisa che per le imprese individuali il Conservatore si uniformerà alla decisione assunta dalla Commissione.
Normativa di riferimento
- L. 443/85 e ss.mm.ii.
- L.R. FVG 12/2002 e ss.mm.ii