Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi
Chi deve iscriversi?
L’impresa che intende svolgere attività di commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi senza la detenzione dei rifiuti stessi.
La categoria 8 è suddivisa in classi in funzione della quantità annua di rifiuti complessivamente trattata:
A. Quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. Quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C.Quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. Quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. Quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. Quantità inferiore a 3.000 tonnellate
Durata dell’iscrizione: 5 anni
Diritto annuale: a seconda della classe
Requisiti minimi per l'iscrizione in Cat. 8
- Nomina del Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti stabiliti con Delibera n. 6 del 30 maggio 2017
- Dimostrazione del possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale a seconda della classe richiesta
- Dimostrazione della capacità finanziaria a seconda della classe richiesta
- Presentazione della Garanzia Finanziaria prestata sulla base della classe d’iscrizione.L’importo è ridotto del 40% per le imprese con certificazioni UNI-EN ISO 14001.
- Importo delle fideiussioni bancarie/assicurative Cat. 8
- Modello di contratto tipo garanzia/fideiussione Cat. 8: Modello PDF / Modello Word
Trasmissione istanze
Monitoraggio pratiche
Se l’istanza viene accolta l’impresa riceve via Pec una comunicazione dalla Sezione con la delibera del provvedimento e gli importi dovuti da pagare entro 30 giorni. Dopo il pagamento, l’impresa avvisata tramite Pec, può scaricare il provvedimento direttamente dall'area personale. Nel caso di mancato pagamento la Sezione delibererà il ritiro del provvedimento per carenza di interesse.
Se l’istanza non viene accolta l'impresa riceve una comunicazione dalla Sezione tramite Pec con le motivazioni di tale esito. Se l’istanza telematica è stata presentata da una struttura incaricata dall’impresa, anche la struttura riceve le comunicazioni relative al provvedimento.