Raccolta e trasporto rifiuti urbani
Chi deve iscriversi?
L’impresa che intende svolgere l’attività di:
- Raccolta e trasporto di rifiuti urbani
- Spazzamento meccanizzato
- Gestione di centri di raccolta (area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento - rif. art. 10 lettera mm) del D.Lgs. 205/2010)
L’iscrizione alla categoria 1 Raccolta e Trasporto di Rifiuti Urbani può essere effettuata per l’intera categoria dei rifiuti urbani oppure limitarsi a una o più delle sottocategorie di cui è composta:
- Sottocategoria D1: Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale: frazione organica, carta e cartone, vetro, multimateriale (vetro/plastica/metalli), ingombranti, altro.
- Sottocategoria D2: Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: abbigliamento e prodotti tessili; batterie e accumulatori; farmaci; cartucce toner esaurite e toner per stampa esauriti; oli e grassi commestibili.
- Sottocategoria D3: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali.
- Sottocategoria D4: Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.
- Sottocategoria D5: Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento.
- Sottocategoria D6: Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade.
- Sottocategoria D7: Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
La categoria 1 include quindi le attività delle sottocategorie, fermo restando l’obbligo per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua (sottocategoria D7) di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.
Requisiti minimi per l'iscrizione in Cat. 1
- Nomina del Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti stabiliti con Delibera n. 6 del 30 maggio 2017
- Dimostrazione del possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale:
- Gestione dei rifiuti urbani (All. A Del. 8 dd. 12.09.2017)
- Spazzamento meccanizzato (All. B Del. 8 dd. 12.09.2017)
- Per l'attività di Gestione dei centri di raccolta, oltre alla dimostrazione del possesso della dotazione minima di personale, anche del requisito di capacità finanziaria:
- Gestione dei centri di raccolta ( Del. 2 dd. 20.07.2009 e allegati)
- Presentazione della Garanzia Finanziaria ( nel caso di gestione dei rifiuti pericolosi, l'iscrizione alla Cat. 1 -o il rinnovo- è subordinata alla presentazione della garanzia finanziaria prestata sulla base della quantità annua di rifiuti pericolosi da gestire. L’importo è ridotto del 40% per le imprese con certificazioni UNI-EN ISO 14001)
- Importo delle garanzie per classe di pertinenza Cat. 1
- Modello di contratto tipo garanzia/fideiussione Cat. 1: Modello PDF / Modello Word
Categoria 1 con procedura semplificata
Le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani ed assimilati nell’interesse di Comuni o Consorzi di Comuni, devono iscriversi all’Albo sulla base di un’apposita comunicazione di inizio attività. Tale comunicazione deve essere effettuata telematicamente dal Comune o da uno dei Comuni o dal Consorzio di Comuni nel cui interesse è stata svolta l’attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria come sancito dall’art. 16 DM 120/2014. L'iscrizione consente lo svolgimento delle attività nell'interesse esclusivo dei Comuni partecipanti.
Trasmissione istanze
Monitoraggio pratiche
Se l’istanza viene accolta l’impresa riceve via Pec una comunicazione dalla Sezione con la delibera del provvedimento e gli importi dovuti da pagare entro 30 giorni. Dopo il pagamento, l’impresa avvisata tramite Pec, può scaricare il provvedimento direttamente dall'area personale. Nel caso di mancato pagamento la Sezione delibererà il ritiro del provvedimento per carenza di interesse.
Se l’istanza non viene accolta l'impresa riceve una comunicazione dalla Sezione tramite Pec con le motivazioni di tale esito. Se l’istanza telematica è stata presentata da una struttura incaricata dall’impresa, anche la struttura riceve le comunicazioni relative al provvedimento.
Assistenza tecnica, video guide e manuali operativi