Informazioni, modulistica e link utili per ogni categoria
Categoria 1 - Raccolta e trasporto rifiuti urbani
Categoria 2-bis - Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi/pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti
Categoria 2-ter - Associazioni di volontariato ed enti religiosi che svolgono attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana
Categoria 3-bis - Distributori, installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE che ritirano i rifiuti di queste nonché trasportatori e gestori centri assistenza RAEE
Categoria 4 - Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi
Categoria 4-bis - Raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi
Categoria 5 - Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi
Categoria 6 - Trasporto transfrontaliero di rifiuti
Categoria 7 - Trasporto intermodale - stazioni ferroviarie, interporti, impianti di terminalizzazione, scali merci e porti – (categoria non ancora attiva)
Categoria 8 - Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi
Categoria 9 - Attività di bonifica dei siti contaminati
Categoria 10 - Attività di bonifica di beni contenenti amianto
Requisiti comuni a tutte le categorie
Per iscriversi all’Albo è necessario:
- Essere cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani
- L’iscrizione al Registro delle imprese o al REA, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvedono successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto
- Non essere in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- Non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi: condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica e/o condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi. Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del Codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione
- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza
- Non trovarsi in situazioni per cui vi siano cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia)
- Non trovarsi in sede di prima iscrizione in stato di liquidazione o essere comunque soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera
- Essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria secondo quanto previsto dalle singole categorie