📃La deliberazione n. 1 del 30/01/2020 disciplina la procedura in caso di cessazione dell’incarico del Responsabile Tecnico.
- Revoca da parte dell’impresa: tramite istanza telematica entro 30 giorni dal suo verificarsi
- Dimissioni del responsabile tecnico: questo è tenuto a darne comunicazione all’impresa e alla Sezione regionale (documentando l’avvenuta notifica all’impresa) tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo: albogestori.friuliveneziagiulia@pec.it
Si suggerisce di inviare comunicazione alla Segreteria almeno 30 giorni prima dell’effettiva cessazione.
Inoltre, fino a quando la Sezione regionale non riceve comunicazione della cessazione dell’incarico del responsabile tecnico da parte dell’impresa o da parte del responsabile tecnico, questo non è esonerato dalle sue responsabilità.
L'impresa, entro 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi, con apposita istanza telematica, deve:
- nominare un nuovo responsabile tecnico
oppure
- comunicare alla Sezione Regionale competente la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico e contestualmente indicare quale tra i legali rappresentanti svolge transitoriamente le funzioni di responsabile tecnico, specificando la categoria e classe, per un massimo di 90 giorni consecutivi.
Decorsi i 90 giorni senza la nomina di un responsabile tecnico la Sezione apre un procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione della categoria scoperta, durante il quale l’impresa è limitata nella sua operatività (non potrà presentare né domande di variazioni né domande di rinnovo nella categoria nella quale è carente il responsabile tecnico).
Se la cessazione dell'incarico è dovuta alla perdita del requisito di idoneità (di cui all'art. 13, c.1, D.M. 120/2014), il responsabile tecnico non deve inviare alcuna comunicazione. Sarà, infatti, la Sezione regionale competente ad avvisare l'impresa dell'approssimarsi della scadenza e successivamente a comunicare l'avvenuta decadenza del responsabile tecnico.