Tracciabilità dei rifiuti

Il D. Lgs 116/2020 ha rivisto il sistema di tracciabilità dei rifiuti introducendo il registro elettronico nazionale, rivedendo registri e FIR e riscrivendo le sanzioni.  Con questa normativa viene in sostanza impostato un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che sarà organizzato da futuri decreti.

Al momento il sistema di tracciabilità dei rifiuti è costituito da:

  • Formulari di identificazione rifiuti (FIR)
  • Registri di carico e scarico
  • MUD

 

Formulari di identificazione rifiuti - FIR

COSA SONO

Documenti da utilizzare durante la fase di trasporto dei rifiuti, sui quali sono annotati i soggetti coinvolti, quantità e tempistica.

COSA VA INDICATO NEL FORMULARIO
  • dati identificativi del produttore e del detentore ( anche se coincidono)
  • dati identificativi del trasportatore
  • origine, tipologia e quantità del rifiuto
  • modalità di trasporto, data e percorso dell'instradamento
  • dati identificativi del destinatario
  • tipologia di impianto di destinazione
GESTIONE DEL FORMULARIO
  • iI formulario deve essere redatto in 4 copie, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore 
    • una copia rimane presso il produttore
    • 3 copie vengono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario
    • di queste 3 copie controfirmate e datate in arrivo dal destinatario 1 viene acquisita dal destinatario stesso e 2 sono acquisite dal trasportatore
    • di queste 2 copie acquisite dal trasportatore 1 viene trattenuta dallo stesso e l'altra trasmessa al produttore del rifiuto entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento
  • le copie del formulario devono essere conservate per 3 anni
  • i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dall'Agenzia delle Entrate o dalla Camere di Commercio competenti territorialmente
  • la vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria

VIVIFIR, la modalità alternativa di vidimazione

In alternativa alla modalità tradizionale di vidimazione è possibile una vidimazione digitale utilizzando l'applicazione Vi.VI.FIR (vidimazione virtuale formulario) disponibile all'indirizzo vivifir.ecocamere.it per produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio previa registrazione e senza nessun costo.

L'accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l'impresa o l'ente per conto della quale intende operare. Il formato cartaceo del FIR, così come le informazioni da inserire, rimangono immutati. Non si tratta di un FIR digitale nè di un'applicazione per compilare il formulario: ogni utente compilerà il formulario manualmente o con i propri gestionali.
 

ESCLUSIONI: le disposizioni in materia di formulari non si applicano:
  • per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico
  • per il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario (sono considerati occasionali e salutari i trasporti di rifiuti effettuati complessivamente per non più di 4 volte l'anno non eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno e comunque i 100 kg o 100 litri l'anno)
  • per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta
     

Registri di carico - scarico

COSA SONO

Documenti sui quali devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e conferiti

DOVE SONO TENUTI
  • presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento rifiuti
  • presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti
  • presso la sede di commercianti e intermediari

CHI E' OBBLIGATO A TENERE I REGISTRI DI CARICO E SCARICO
  • produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali, di rifiuti speciali pericolosi, di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque
  • chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale
  • chi effettua attività di recupero e smaltimento
  • chi effettua attività di intermediazione

ESCLUSIONI
  • produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: attività di demolizione, costruzione, scavo, attività commerciale, attività di servizio, attività sanitarie, attività agricole ed agro-industriali (art. 2135 CC)
  • imprese agricole di cui all'art. 2135 del CC che producono rifiuti pericolosi
  • soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi
  • liberi professionisti poichè non inquadrati come enti o imprese ( sempre per i soli rifiuti pericolosi)
  • soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in forma ambulante limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio
     
COSA DEVE ESSERE ANNOTATO

Tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico/scarico del rifiuto

ENTRO QUALI TERMINI VA FATTA L'ANNOTAZIONE

Entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico per il produttore, o dalla raccolta/trasporto per il trasportatore o dalla transazione per l'intermediario/commerciante.
Eccezioni: 5 giorni lavorativi nei casi sopra indicati se si tratta di rifiuti sanitari a rischio infettivo (dpr 254/2003), 2 giorni lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento.


GESTIONE
  • i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA
  • i soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di pericolosi possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico/scarico anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi
  • il registro va conservato ed integrato con i formulari per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione ( per la discarica i registri vanno conservati a tempo indeterminato: prima dalla stessa discarica e poi dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione
  • il registro può essere compilato e gestito con una procedura informatica rispettando medesime tempistiche e modalità operative
  • il registro (cartaceo o informatico) deve esser vidimato prima del suo utilizzo dalla Camera di Commercio competente per territorio

MODELLO

E' quello previsto dal DM 1 aprile 1998 n. 148 - dettagliato nell'allegato C-1 sezione III, nel quale sono indicate le modalità di inserimento dei dati, oltre alla Circolare del Ministero del 4 agosto 1998. In particolare:
•Modello A per produttori e gestori
•Modello B per intermediari

Si utilizzano fogli numerati (formato A4) 

COSTI

Vidimazione: 25 €