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Gas serra, Ue indica i prodotti che li catturano

Con regolamento 2024/2460/Ue, attuativo della direttiva 2003/87/Ce, l’Unione Europea ha indicato i prodotti che catturano in modo permanente la CO2 senza successiva dispersione nell'aria, come previsto dalle regole sulla riduzione delle emissioni dei gas serra. Il regolamento si occupa solo dell'anidride carbonica (CO2) perché per ridurre le emissioni di altri gas a effetto serra (come il metano o il diossido di azoto) non è necessario "rinchiuderli" in modo permanente. I prodotti che l'Unione europea ha individuato e che funzionano come "cattura" della CO2 sono i carbonati minerali utilizzati in determinati prodotti da costruzione come cemento, calcestruzzo, mattoni piastrelle; essi garantiscono legami chimici forti che “catturano” il carbonio in modo permanente. Tali prodotti hanno una funzione simile allo stoccaggio geologico della CO2: il gas resta imprigionato per secoli all'interno, a causa del legame chimico che si forma, tenendo conto dell'uso normale di questi prodotti e del loro trattamento a fine vita.
 

 
Cybersecurity, obblighi per imprese del settore ambientale

Dal 18 ottobre 2024, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 138/2024,  scattano gli obblighi di cybersicurezza per le imprese dei settori energia, acque e rifiuti, che dovranno organizzarsi per reagire ad attacchi informatici e informare l'Autorità competente sugli incidenti. In questi settori, ritenuti strategici per la nazione, rientrano i fornitori e distributori di acqua potabile, le imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali e le imprese che si occupano della gestione dei rifiuti. Sono escluse le piccole imprese, sempre che non gestiscano infrastrutture definite "critiche" dalla normativa.
A partire dal 2025 e poi ogni anno, tra il 1° gennaio il 28 febbraio, questi soggetti si iscriveranno alla piattaforma predisposta dall'Autorità per la cybersicurezza. Tra gli obblighi delle imprese quello di adottare misure organizzative e tecniche per rendere sicuri i propri sistemi informatici e rispondere a eventuali "falle", nonchè di comunicare tempestivamente all'Autorità competente gli incidenti (attacchi hacker) ritenuti importanti. I vertici delle imprese rispondono della mancata iscrizione alla piattaforma e degli obblighi di gestione del rischio. In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da 7 milioni a 10 milioni di euro o in percentuale del fatturato dell'impresa).