- D.Lgs. 33/2013 art. 14 co. 1, lett. a, b, c, d, e, f
Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell'Ente e detiene, in particolare, i rapporti con le istituzioni pubbliche, le associazioni di categoria e con gli organismi per il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese.
Viene eletto direttamente dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni, il mandato è di cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per non più di due volte.
Il Presidente esercita inoltre le seguenti funzioni:
- convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni
- in casi di necessità e urgenza, adotta gli atti di competenza della Giunta sottoponendoli poi alla ratifica della stessa nella riunione successiva
- formula proposte sulle attività dell'Ente ed esprime pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e degli Enti locali
- verifica l'andamento generale dell'attività della Camera di commercio riferendosi anche all'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi deliberativi
- relaziona annualmente al Consiglio in merito allo stato dell'Ente e dell'economia locale
Il Presidente comm. Antonio Paoletti è stato eletto al vertice della Camera di commercio Venezia Giulia per il quinquennio 2021 – 2026 con Delibera di Consiglio n. 21/CC dd. 29.10.2021.
Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. c), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
- Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica
- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. d),e),f), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Componenti collocati in quiescenza
Il Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 16 ottobre 2024, con parere n. 1329/2024, ha ritenuto applicabile alle Camere di commercio il divieto - prescritto dall’art. 5 del DL 95/12, conv. con mod. dalla L. 135/12 - di conferimento, tra gli altri, di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, a meno che non siano attribuiti a titolo gratuito.
Pertanto, tenuto conto del parere del Consiglio di Stato, per i componenti degli Organi che risultino collocati in quiescenza, l’incarico si considera svolto a titolo gratuito.
Conseguentemente, in tali casi, ai sensi della normativa (art. 14, co. 1-bis D.Lgs. 33/13) e preso atto del parere fornito da Unioncamere (prot. 11193/U 03.04.25) e delle disposizioni Anac (del. n. 241/17), non si applicano gli obblighi di pubblicazione dei dati.
Parere del Consiglio di Stato n.1329/2024
Parere Unioncamere n. prot. 11193 dd. 03.04.25