La levata di protesto (il protesto) è un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale abilitato (detto ufficiale levatore) che attesta il mancato pagamento o la mancata accettazione da parte del debitore di un titolo di credito (cambiale tratta, vaglia cambiario, assegno).
La Camera di Commercio Venezia Giulia cura la tenuta del Registro informatico dei protesti (REPR) per le province di Gorizia e Trieste, ricevendo gli elenchi dei nominativi protestati e provvedendo alla cancellazione degli stessi nei casi previsti.
I principali titoli di credito
- la cambiale: è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di rimandare il pagamento di una somma in denaro
- il vaglia cambiario: è un titolo di credito emesso dalla Banca d'Italia su richiesta del cliente, equiparato all'assegno circolare e al vaglia postale
- l’assegno bancario o postale: è un titolo di credito a vista mediante il quale un soggetto chiede alla sua banca di pagare subito una certa somma a favore di un altro soggetto.
Una volta emesso un titolo di credito, qualora questo non venga onorato secondo quanto previsto dalla legge, l’Ufficiale levatore (ufficiale giudiziario, notaio o segretario comunale), effettua la levata del protesto e la trasmette alla Camera di Commercio competente per territorio.
Registro Informatico dei protesti - REPR
Con lo scopo di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato, le Camere di Commercio ricevono gli elenchi dei nominativi protestati direttamente dai pubblici ufficiali abilitati e pubblicano gli elenchi dei protesti cambiari registrati nelle rispettive province nel Registro informatico dei protesti (REPR).
Le informazioni inserite nel REPR si riferiscono a tutto il territorio nazionale e vengono conservate per 5 anni dalla data di iscrizione, salvo accoglimento di domanda di cancellazione presentata dall’interessato.
La Camera di Commercio Venezia Giulia è competente per la pubblicazione e l'eventuale cancellazione dei protesti levati esclusivamente nelle province di Trieste e Gorizia.
Visure protesti a sportello e online
Il Registro informatico dei protesti è accessibile al pubblico. La ricerca dei soggetti nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto di pagamento (una persona fisica, oppure una società) può essere effettuata:
- presso gli sportelli di Trieste e Gorizia previo appuntamento (da prenotare inviando una mail a protesti@vg.camcom.it) e su pagamento dei diritti di segreteria
- online previa registrazione al servizio "Telemaco" di Infocamere
Individuata la posizione di interesse si può richiedere la Visura Protesti con la lista degli effetti e nel caso di ricerca con esito negativo è possibile invece ottenere la Visura di "NON Esistenza Protesti".
Richieste di cancellazione del protesto per intervenuto pagamento, illegittimità o errore
Con l'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 235, è prevista la possibilità di richiedere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro informatico dei protesti nei seguenti casi:
Richiesta di cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto
La domanda di cancellazione va compilata su apposito modulo (in allegato a fondo pagina) su cui applicare un bollo da € 16,00 e presentata esclusivamente presso lo Sportello Protesti della CCIAA VG sede di Trieste o inviata per posta con raccomandata R/R all’indirizzo CCIAA VG - Servizio Protesti – Piazza della Borsa 14 – 34121 TRIESTE (TS).
L'istanza deve essere presentata con firma dall'interessato ed accompagnata da:
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido del debitore
- titolo originale con l'atto di protesto oppure, in mancanza del titolo originale, dichiarazione di avvenuto protesto rilasciata dall'ufficiale abilitato e attestazione di apertura di deposito vincolato presso una banca a favore del portatore del titolo
- dimostrazione del pagamento, comprensivo degli interessi e delle spese di protesto, autocertificata dal creditore stesso (su carta intestata della ditta o, nel caso di carta semplice, con allegata la fotocopia del documento d’identità del creditore) oppure da apposito documento bancario (ricevuta, timbro “pagato” con data, ecc.)
- pagamento dei diritti di segreteria a seguito dell’invio da parte dell'Ufficio dell’avviso di pagamento PagoPa.
La cancellazione può essere effettuata solo per i protesti levati rispettivamente nella provincia di Gorizia o Trieste. Per la cancellazione di protesti levati in altre province occorre rivolgersi alle rispettive Camere di Commercio.
Questa procedura di cancellazione non è consentita per i protesti riguardanti assegni bancari o postali, per i quali va invece richiesta la riabilitazione al Tribunale competente. In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
Richiesta di cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto in assenza degli effetti in originale
Qualora il debitore sia in grado di pagare ed abbia interesse a cancellare velocemente i protesti levati nei suoi confronti dal Registro Informatico, ma non sia in possesso del titolo in originale in quanto, ad esempio, la cambiale è ancora in fase di lavorazione nel circuito bancario, può effettuare il c. d. “deposito vincolato” (art. 9 DPR 290/75).
Il deposito vincolato può essere effettuato presso qualsiasi istituto di credito e consiste, in sostanza, nel depositare presso l’istituto di credito la somma dovuta, vincolandola a favore del legittimo portatore della cambiale. In tal caso la banca che riceve la somma in deposito rilascia all’interessato un certificato di deposito vincolato.
In questo caso per ottenere la cancellazione, allegare al modulo di domanda la documentazione come sopra e il certificato di deposito vincolato.
Richiesta di cancellazione per avvenuto pagamento dei titoli protestati dopo 12 mesi oppure per cancellazione del protesto di un assegno
In questo caso, se non ci sono ulteriori protesti nei dodici mesi precedenti la data dell’ultimo protesto, è necessario richiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale dove risiede con apposita domanda alla Cancelleria di Volontaria giurisdizione, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 108/1996.
Una volta ottenuta la riabilitazione del Tribunale, occorre presentare all'Ufficio la domanda di cancellazione compilando il modulo in allegato a fondo pagina, firmato dall'interessato ed accompagnato da:
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido del debitore
- copia del decreto del Presidente del Tribunale
- pagamento dei diritti di segreteria a seguito dell’invio da parte dell’Ufficio dell’avviso di pagamento PagoPa
Richiesta di cancellazione per illegittimità o errore (per i Pubblici Ufficiali abilitati, per gli istituti di credito e per l’interessato)
Nei casi di protesto levato erroneamente o illegittimamente, la persona protestata può chiedere alla Camera di Commercio la cancellazione dei dati che la riguardano.
I requisiti richiesti prevedono che il protesto per il quale si richiede la cancellazione sia stato levato nella provincia di Trieste o Gorizia secondo la competenza e che sussistano motivazioni comprovate da idonea documentazione che legittimino la richiesta di cancellazione (provvedimento definitivo dell’Autorità giurisdizionale dimostrante l’illegittimità od erroneità del protesto, dichiarazione dell’Ufficiale levatore o dell’azienda di credito attestante la levata illegittima o erronea del protesto...).
Documenti richiesti
- copia del decreto del Presidente del Tribunale
- domanda bollata di cancellazione per illegittimità o erroneità della levata del protesto
- fotocopia del titolo e dell’atto di protesto
- documento d’identità dell’interessato (o fotocopia nel caso dell’invio postale dell’istanza)
- attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria
- documentazione in originale o copia conforme all’originale attestante l’illegittimità o l’erroneità
Costi
- € 8,00 diritti di segreteria per ogni effetto (protesto) di cui si chiede la cancellazione a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento PagoPa
- € 16,00 per marca da bollo da applicare sul modulo di domanda
Tempi massimi di conclusione
- Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, il provvedimento viene accolto o rigettato e, in caso di esito positivo, viene eseguita la cancellazione.
- 5 giorni a partire dalla data di accoglimento per l'esecuzione del provvedimento
Normativa di riferimento
- D.M. 14/11/2018 Nuove norme in materia di compilazione e trasmissione degli elenchi di protesti e dei rifiuti di pagamento
- D.M. 9.8.2000, n. 316 Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti
- Legge 18 agosto 2000, n. 235 Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari
- Legge 15.11.1995, n. 480 Istituzione del Registro Informatico dei Protesti
- L 12 febbraio 1955, n. 77 smi Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari