Sanzioni Amministrative Tutela del Mercato

A seguito del ricevimento da parte di un organo accertatore di un verbale di accertamento e del mancato pagamento liberatorio entro i 60 gg, l'organo accertatore trasmette alla Camera di Commercio il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni

L'ufficio camerale preposto esamina i verbali di accertamento in ordine cronologico di arrivo e l'interessato che ha richiesto l'audizione viene invitato a spiegare verbalmente le proprie ragioni o inoltrare memorie/scritti difensivi.

Al termine dell'istruttoria l'ufficio può emettere:

  • un' ordinanza di archiviazione se ritiene l'accertamento non fondato o irregolare
  • un' ordinanza di ingiunzione se ritiene l'accertamento fondato

L'ordinanza di ingiunzione è un titolo esecutivo che:

  • indica i soggetti responsabili
  • motiva la conferma del verbale di accertamento
  • stabilisce il pagamento della somma indicata comprensiva delle spese di procedimento entro 30 giorni

Se il soggetto tenuto al pagamento si trova in situazioni economiche disagiate può chiedere la rateizzazione dello stesso.

Se nell'ordinanza è presente la dicitura  "obbligato in solido", il pagamento va fatto una volta sola o dal trasgressore o dall'obbligato: il pagamento effettuato da uno dei due citati libera entrambi.


Opposizione all'ordinanza di ingiunzione

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione l'interessato può ricorrere di regola al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il Giudice di pace ha la possibilità di riesaminare completamente la posizione e quindi annullare, confermare o modificare l'importo dell'ordinanza.
L'opposizione è proponibile personalmente o tramite delegato.


Le spese di procedimento

Le spese di procedimento relative alle ordinanze di ingiunzione si pagano tramite l'avviso di pagamento PagoPA allegato all’ordinanza, sul quale sono riportati tutti i dati necessari e le modalità con cui effettuare il pagamento. 

E' necessario inviare le ricevute dei pagamenti alla Camera di Commercio fornendo la relativa prova all'indirizzo PEC cciaa@pec.vg.camcom.it o all'indirizzo mail patrizia.ciani@vg.camcom.it, per evitare che la sanzione sia iscritta a ruolo.

In caso di condizioni economiche disagiate è possibile presentare istanza, in carta semplice, di pagamento rateale dell'ordinanza.
L'art. 26 della Legge 689/81 permette infatti una rateazione del pagamento da 3 a 30 rate, il cui importo non può essere inferiore a 15 euro.

L'istanza deve essere presentata via PEC all'indirizzo cciaa@pec.vg.camcom.it.

Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.


Il ruolo

In caso di mancato pagamento dell'ordinanza di ingiunzione, l'ufficio camerale procede alla riscossione delle somme dovute iscrivendo la posizione in un apposito ruolo.
L'interessato riceve quindi una cartella esattoriale che impone il pagamento della sanzione non versata con una maggiorazione del 10% per ogni semestre compiuto di ritardo e l'interesse per le frazioni di semestre.
L'interessato può chiedere la rateizzazione del pagamento documentando una situazione economica disagiata.
Contro la cartella esattoriale è ammesso ricorso ( artt. 615 e 617 c.p.c., artt. 22 e seguenti legge 689/1981).


Ordinanza di sequestro

In base alla legge, la notifica di un verbale di contestazione può essere accompagnata dal sequestro della merce o delle attrezzature

I beni sequestrati non possono essere utilizzati né si può disporre la vendita e devono restare a disposizione dell'Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è reato.
 

Quando si riceve un sequestro è possibile fare opposizione:

  • se l'opposizione è accolta, si dispone il dissequestro tramite apposita ordinanza o è possibile l’eventuale regolarizzazione
  • se l'opposizione è respinta, o comunque risulta provata l'infrazione amministrativa, si dispone la confisca, cioè la merce o l'attrezzatura confiscata diventano proprietà dello Stato che può distruggerle o alienarle.

Contro l'ordinanza che dispone la confisca si può fare ricorso al Tribunale, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso è esente da spese e bolli.