Sicurezza ed etichettatura dei prodotti

I compiti assegnati alle Camere di Commercio in materia di vigilanza sui prodotti non alimentari sono rivolti a che i prodotti immessi in commercio siano sicuri e rispettino le varie disposizioni normative al fine di:
 
  • assicurare una corretta informazione al consumatore circa le caratteristiche del prodotto acquistato, l’identità del produttore e la conformità alle norme che regolano la produzione e la commercializzazione di un dato prodotto;
  • favorire la leale concorrenza tra le imprese di un determinato settore;
  • informare gli operatori circa i loro obblighi;
  • intervenire su eventuali irregolarità riscontrate.
 
 

SETTORI DI COMPETENZA
 
Non alimentari: prodotti tessili, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, giocattoli, calzature
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ETICHETTATURA E INDICAZIONI DEI PRODOTTI IN COMMERCIO 
I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio italiano devono riportare indicazioni obbligatorie, chiaramente visibili e leggibili.
Tutte le informazioni rese ai consumatori e agli utenti devono essere almeno in lingua italiana.
È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti le indicazioni obbligatorie in forme chiaramente visibili e leggibili e nelle modalità stabilite per l'apposizione.

Contenuto minimo delle informazioni
  • denominazione legale o merceologica del prodotto;
  • nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’UE;
  • paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
  • eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente; ·
  • materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  • istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

 

 
 
Il CODICE DEL CONSUMO
Se la normativa vigente non prevede disposizioni particolari per la sicurezza di un prodotto, si applica il D. Lgs. 6/09/ 2005 (Codice del Consumo), che recepisce la direttiva comunitaria 2001/95/CE.
 
 
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PER PRODUTTORI E DISTRIBUTORI SUI PRODOTTI IN COMMERCIO

Per produttore si intende:
  • il fabbricante del prodotto stabilito nell' UE e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo;
  • colui che rimette a nuovo il prodotto;
  • il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella U.E. o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella U.E., l'importatore del prodotto;
  • gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
Obblighi del produttore:
  • immettere sul mercato solo prodotti sicuri;
  • fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, e alla prevenzione contro detti rischi;
  • adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
Per distributore si intende:
  • qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
Obblighi del distributore
  • non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;

  • partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
  • collaborare alle azioni intraprese di cui sopra, conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

 

VIGILANZA E SANZIONI

A tutela del consumatore e della concorrenza sleale, la legge affida alle Camere di commercio funzioni di vigilanza svolte attraverso
l'emanazione di ordinanze a seguito di verbali elevati da vari organi di controllo (Camere di commercio, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc..) per la violazione di norme.