Il Servizio di Arbitrato - istituito in conformità alla normativa che attribuisce alle Camere di Commercio competenze in materia di giustizia alternativa (L. 580/93) - può costituire un'utile risorsa per la risoluzione rapida e conveniente delle controversie in materia di diritti disponibili. L'arbitrato è uno strumento con cui risolvere liti civili e commerciali, in ambito domestico e internazionale, in alternativa alla via giudiziaria ordinaria.
Dal 1° settembre 2024, grazie alla convenzione stipulata con la Camera Arbitrale di Milano, la Camera di Commercio Venezia Giulia gestirà congiuntamente i servizi di arbitrato nazionale e internazionale e il servizio di nomina degli arbitri.
I procedimenti di arbitrato saranno amministrati e gestiti sulla base del regolamento e del relativo tariffario della Camera Arbitrale di Milano; presso la Camera di Commercio Venezia Giulia sarà possibile inviare le istanze di avvio del procedimento e ottenere informazioni sulla procedura.
Per tutti gli altri approfondimenti in merito alle procedure di arbitrato amministrato, si rimanda al sito ufficiale della Camera Arbitrale di Milano.
Che cos'è l'Arbitrato
L'Arbitrato è uno strumento di risoluzione delle controversie, regolato dagli artt. 806 - 840 del codice di procedura civile, mediante il quale le parti designano uno o più arbitri ai quali affidare il compito di "decidere" la lite insorta tra loro.
L'arbitro rappresenta pertanto una sorta di "giudice privato" incaricato dalle parti di risolvere la controversia.
Esistono due tipi di arbitrato:
- Arbitrato rituale nel quale la decisione (detta lodo) dell'arbitro ha gli stessi effetti e la stessa valenza della sentenza pronunciata dal giudice ordinario
- Arbitrato irrituale nel quale il lodo arbitrale ha, tra le parti, la natura e il valore di un contratto
Si distingue inoltre tra:
- Arbitrato amministrato quando le parti affidano l'organizzazione dell'arbitrato ad una stabile e specifica organizzazione (come una Camera arbitrale o una Camera di Commercio) la quale fornisce supporti logistici e regolamentari in grado di favorire lo svolgimento del procedimento; in questo caso le parti si impegnano a rispettare il Regolamento dell'organismo designato e a corrispondere le relative tariffe.
- Arbitrato ad hoc quando le parti sono libere di disciplinare le varie fasi del procedimento (modalità di designazione degli arbitri, sede dell'arbitrato, ecc.) senza l'ausilio di istituzioni esterne.
Per attivare la procedura, che consente di evitare il ricorso al giudice ordinario, è necessario che le parti abbiano sottoscritto un compromesso ovvero una clausola compromissoria.
Clausole compromissorie tipo: clausola per arbitro unico
Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato, secondo il Regolamento della Camera di Commercio Venezia Giulia, che applica il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.
L’arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.
Sede dell’arbitrato sarà …………… .
Professionisti, imprese e coloro che risultano a vario titolo interessati possono contattare la Camera di Commercio per avere assistenza nella fase di redazione della clausola.
I vantaggi dell'Arbitrato amministrato dalla Camera di Commercio
L'Arbitrato amministrato garantisce imparzialità ed autorevolezza, inoltre offre alle parti che decidono di ricorrervi i seguenti vantaggi:
- Tempi rapidi della decisione (che viene adottata entro 6 mesi dalla costituzione del Tribunale Arbitrale)
- Costi certi e pre-determinati della procedura
- Trasparenza delle procedure che sono pre-definite dal Regolamento arbitrale
- Competenza degli arbitri
- Riservatezza della procedura poiché tutti coloro che a qualsiasi titolo e in ogni fase del procedimento operano nell'ambito della Camera di Commercio sono vincolati da un obbligo di riservatezza
- Assistenza prestata dalla Segreteria
- Disponibilità di una sede per gli incontri
Avvio e svolgimento del servizio di arbitrato presso la Camera di Commercio Venezia Giulia
Le istanze di avvio del procedimento devono essere presentate SECONDO LE INDICAZIONI della Camera Arbitrale di Milano utilizzando la RELATIVA MODULISTICA e possono essere inviate sia alla Camera Arbitrale di Milano, sia alla Camera di Commercio Venezia Giulia tramite PEC all'indirizzo cciaa@pec.vg.camcom.it.
In base alla convenzione, tutti gli atti del procedimento possono essere depositati sia presso la Camera di Commercio Venezia Giulia sia presso la Camera Arbitrale di Milano e le udienze si possono svolgere, sulla base delle esigenze e delle richieste delle parti e degli arbitri, sia a Milano che a Trieste o a Gorizia.
La Camera di Commercio Venezia Giulia mette a disposizione la propria sede per la realizzazione degli incontri in collegamento da remoto.
Nomina degli arbitri
Rimangono di competenza esclusiva della Camera di Commercio Venezia Giulia le nomine, su istanza di parte, di arbitri e consulenti tecnici in procedimenti arbitrali non amministrati per i quali sia prevista specificatamente la nomina a carico del Presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia.
Ogni qualvolta la convenzione arbitrale stipulata tra le parti fa rinvio alla “Camera Arbitrale della Camera di Commercio Venezia Giulia" “alla Camera di Commercio di Trieste”, “alla Camera di Commercio di Gorizia“ o altre forme equivalenti, l’amministrazione del procedimento sarà condotta, in base alla citata convenzione, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.