Imprese di Pulizia e Disinfezione

Informazioni generali

Sono imprese di pulizia quelle che svolgono una o più delle seguenti attività:

  • pulizia: complesso di operazioni atte a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
  • disinfezione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distruzione o inattivazione di organismi patogeni;
  • disinfestazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
  • derattizzazione: complesso di operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
  • sanificazione: complesso di operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

Non rientrano nell’attività d’impresa di pulizia le seguenti attività:

  • pulizia di caminetti
  • espurgo dei pozzi neri
  • sterilizzazione di terreni ed ambienti
  • pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali
  • manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri
  • attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.
     

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l’attività di pulizia hanno titolo all’iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

Al momento in cui una impresa di pulizia inizia una delle attività sopra indicate deve presentare la denuncia di inizio dell’attività utilizzando il modello unificato D.I.A. 82.

Per svolgere le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione deve anzitutto dimostrare il possesso dei “requisiti di capacità tecnica e organizzativa” che si intendono acquisiti con la preposizione alla gestione tecnica di una persona (es. il titolare o il preposto) dotata dei requisiti tecnici-professionali.

Per le imprese artigiane il preposto deve necessariamente essere o il titolare dell’impresa individuale o socio lavorante di s.n.c. o socio lavorante accomandatario di s.a.s o socio lavorante di srl.

Non è necessario un formale atto di procura per la nomina del preposto e non è ammessa la nomina di un consulente o professionista esterno.

La qualifica di preposto può risultare dal fatto di rivestire nell’impresa uno dei seguenti ruoli:

  • titolare
  • amministratore
  • socio lavorante
  • institore
  • dipendente
  • collaboratore familiare
  • associato in partecipazione
     

Si richiede l’esistenza di un rapporto di immedesimazione del preposto con l’impresa e rispetto alla stessa.

In mancanza del preposto l’impresa NON può esercitare l’attività.

Per le imprese artigiane la legge assegna la competenza alla Commissione Provinciale per l’Artigianato.

Trascorsi almeno due anni dall’inizio dell’attività le imprese di pulizia, disinfezione,disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, regolarmente iscritte al Registro Imprese o all’Albo Imprese Artigiane, possono essere ammesse a partecipare secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi (appalti) pubblici.

A tal fine devono risultare iscritte, su domanda, nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane, in una delle fasce di classificazione 

 

Requisiti richiesti

A) Requisiti di capacità economico-finanziaria

  • inesistenza di protesti a carico del titolare di ditta individuale, dei soci delle s.n.c. e della s.a.s., degli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative. Tale requisito sussiste anche in presenza di eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la riabilitazione  ovvero l’integrale pagamento dei debiti connessi al protesto. Tale requisito verrà accertato d’ufficio.
  • che l’impresa ha regolarmente iscritto all’INAIL e all’INPS, o lo farà nei termini prescritti, tutti i propri addetti, per i quali sussiste l’obbligo;
  • che l’impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore, qualora occupi personale dipendente;
  • che l’impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è titolare di almeno un c/c bancario (o postale);

B) Requisiti di onorabilità

Devono essere dimostrati da:

il titolare di impresa individuale e l’institore o il direttore che questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
tutti i soci di società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari di sas o di sapa;
tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative.
 

Requisiti di onorabilità, in particolare, sono:

  • assenza di sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o all’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione penale ai sensi delle leggi vigenti;
  • assenza di procedura fallimentare, salvo che sia intervenuto il provvedimento di chiusura del fallimento ovvero di riabilitazione (se previsto dal Tribunale di competenza);
  • assenza di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 1423, 10.2.1962 n. 57, 31.5.1965 n. 575 e 13.9.1982 n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
  • assenza di sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis del codice penale;
  • assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

C) Requisiti tecnico-professionali

Il preposto deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

1. TITOLO DI STUDIO

  • laurea in materia tecnica o diploma universitario utile ai fini dello svolgimento dell’attività
  • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica
  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale  

E’ necessario che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.

2. OBBLIGO SCOLASTICO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE

Assolvimento dell’obbligo scolastico ed esercizio dell’attività per tre anni nei settori di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione in qualità di:

  • titolare, amministratore, socio partecipante
  • collaboratore familiare
  • dipendente qualificato (inclusa formazione lavoro con conseguimento della qualifica; escluso apprendistato). Il periodo lavorativo può essere svolto anche part- time
  • associato in partecipazione.

L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

In caso di requisito tecnico-professionale maturato all’estero, sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione sono necessari solamente i requisiti di cui alle lettere A) e B).

I requisiti di onorabilità e di inesistenza di protesti vengono accertati d’ufficio.

 

Documenti richiesti

Unitamente alla modulistica necessaria per la denuncia al Registro Imprese o all’Albo Artigiani dovranno essere presentati:

  • denuncia inizio attività;
  • documentazione attestante i requisiti del preposto all’attività di pulizia. In particolare nel caso di requisiti previsti dalla lettera C) punto 1 va allegato, oltre alla fotocopia del titolo di studio, un curriculum di studio o quantomeno una dichiarazione rilasciata dall’Istituto di provenienza del titolo, ove siano specificati il numero di anni e le materie previste dal corso di studio all’epoca in cui lo stesso è stato conseguito; in sostituzione di tali documenti è possibile allegare una dettagliata autocertificazione;
  • documentazione attestante l’immedesimazione;
  • fotocopia del documento di identità in corso di validità del denunciante e del preposto.

 

Entro quale termine

Il giorno di inizio dell'attività di pulizia

 

Costi

€ 9,00 per le imprese individuali

€ 15,00 per le società o i soggetti collettivi

I diritti previsti per le connesse denunce al Registro Imprese e/o all’Albo Artigiani.

 

Tempi massimi di conclusione

L’iscrizione avviene entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.

La verifica dei requisiti per l’attività avviene entro 60 giorni.

 

Normativa di riferimento
  • L. 25 gennaio 1994 n. 82
  • D.M. 7 luglio 1997 n. 274
  • D.M. 4 ottobre 1999 n. 439
  • D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558
  • L. 2 aprile 2007 n. 40
  • L.R. 4 marzo 2005 n. 4
 
Responsabile del procedimento

Paolo Cisilin