Attività di Facchinaggio

Informazioni generali

Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate, lettera a):

  • portabagagli
  • facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
  • facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
  • facchini doganali
  • facchini generici
  • accompagnatori di bestiame
  • facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni.
     

Le attività prese in considerazione dal regolamento sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.Tali imprese sono tenute a presentare domanda di inizio attività all’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui provincia è collocata la sede legale o all’Albo delle Imprese Artigiane della provincia ove è ubicata la sede operativa-artigiana (utilizzando il modello unificato D.I.A. 57, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di Commercio delTriveneto).

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che intendono aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l’attività di facchinaggio hanno titolo all’iscrizione nel Registro delle Imprese se sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per l’inserimento nelle fasce di classificazione.

Le attività di cui alla lettera b):·

  • insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco;
  • selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume emateriali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione,abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili;
  • insaccamento o imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili
    non rientrano nella definizione di facchinaggio quando sono esercitate autonomamente.

Al momento in cui una impresa di facchinaggio inizia una delle attività sopra indicate deve presentare la denuncia di inizio dell’attività utilizzando il modello unificato D.I.A. 57.

Fasce di classificazione

Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio nello specifico settore di attività.

Le fasce previste sono le seguenti:

  • fascia inferiore a € 2.500.000,00
  • fascia da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00
  • fascia superiore a € 10.000.000,00.
     

Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato membro della UE.

Iscrizione nella fascia

Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite d’ufficio nella fascia iniziale.Quelle attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell’IVA, presentando il modello unificato D.I.A. 57 corredato della documentazione prevista (elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l’indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello unificato Dich/el/fac).

E’ facoltativo comunicare la variazione positiva in una fascia superiore sebbene ne ricorrano i presupposti.

Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite.

Variazione negativa

Qualora successivamente si verifichino i presupposti per la classificazione dell’impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani la relativa denuncia di variazione, utilizzando il modello unificato D.I.A. 57 corredato della documentazione prevista (elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l’indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello unificato Dich/el/fac. Tale elenco non va presentato solo in caso di iscrizione nella prima fascia).

 

Requisiti richiesti

Requisiti di capacità economico-finanziaria

A) Una comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario (è necessario produrre, in originale, una attestazione di un istituto bancario; tale documento non può avere data anteriore a tre mesi rispetto al momento della sua presentazione).

Per le imprese di nuova costituzione la documentazione deve essere prodotta alla fine dell’esercizio successivo al 1° anno di attività. Per impresa di nuova costituzione si intende l’impresa individuale o in forma societaria, inattiva o già attiva per altra attività, che inizia per la prima volta l’attività di facchinaggio. Per esercizio successivo al 1° anno di attività si intende, ad esempio: se l’impresa inizia l’attività il 01.07.2004 il primo anno di attività si considera scaduto il 31.12.04 e l’esercizio successivo al primo anno si chiuderà il 31.12.05; pertanto, in caso di coincidenza con l’anno solare, l’impresa depositerà la dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30 gennaio 2006.

B) Inesistenza di notizie sui protesti, iscritte nel registro informatico di cui alla legge 480/95 a carico del titolare di impresa individuale, dei soci delle s.n.c. e della s.a.s., degli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative. Tale requisito verrà accertato d’ufficio attraverso il registro informatico tenuto dalla Camera di Commercio.

C) Iscrizione all’INPS e all’INAIL, in presenza dei presupposti di legge, di tutti gli addetti all’attività di facchinaggio, compreso il titolare, i familiari collaboratori ed i soci lavoranti.

Requisiti di onorabilità

Devono essere posseduti da:

  • il titolare di impresa individuale e l’institore o il direttore che questi abbia prepostoall’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
  • tutti i soci di società in nome collettivo;
  • tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di sapa;
  • tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative.
     

I requisiti di onorabilità sono:

  • salvo che sia intervenuta la riabilitazione, assenza di sentenza penale definitiva di condanna o mancanza di pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;
  • salvo che sia intervenuta la riabilitazione, assenza di sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte, oppure dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
  • mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni; assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
  • assenza di contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 142/01.

 

Documenti richiesti

Unitamente alla modulistica necessaria per la denuncia al Registro Imprese o all’Albo Artigiani dovranno essere presentati:

  • denuncia inizio attività;
  • attestazione, in originale, di comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario; tale documento non può avere data anteriore a tre mesi rispetto al momento della sua presentazione);
  • fotocopia del documento di identità in corso di validità del responsabile tecnico e del denunciante.
     

Per l’inserimento nella fascia di classificazione o per variazione della stessa:

  • modello unificato D.I.A. 57
  • elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l’indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello unificato Dich/el/fac.

 

Entro quale termine

Il giorno dell’inizio di una delle attività di facchinaggio.

L’inserimento in una fascia va chiesto al momento della necessità, mentre la variazione negativa va chiesta entro 30 giorni dal suo verificarsi.

 

Costi

€ 9,00 per le imprese individuali.

€ 15,00 per le società o i soggetti collettivi.

I diritti previsti per le connesse denunce al Registro Imprese e/o all’Albo Artigiani.

€ 16,00 per marca da bollo.

 

Tempi massimi di conclusione

La protocollazione avviene contestualmente alla presentazione della domanda.

L’iscrizione avviene entro 10 giorni dalla protocollazione della domanda.

La verifica dei requisiti per l’attività avviene entro 60 giorni.

 

Normativa di riferimento

L. 5 marzo 2001 n. 57
D.M. 30 giugno 2003 n. 221
L. 2 aprile 2007 n. 40
L.R. 4 marzo 2005 n. 4

 

Responsabile del procedimento

Paolo Cisilin

Allegati
Dichiarazione (44.07 KB)
Modello S.C.I.A. (544.12 KB)