Il diritto annuale è un tributo che deve essere versato ogni anno da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) al 1° gennaio di ogni anno.
Informazioni generali
Gli importi da versare vengono stabiliti annualmente con decreto ministeriale e vengono trasmessi alle imprese con apposita comunicazione.
ATTENZIONE ALLE TRUFFE E ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI!
Il pagamento va effettuato tramite modello F24 a favore della Camera di Commercio in cui ha sede l’impresa e ogni unità locale è tenuta al pagamento del 20% di quanto dovuto per la sede.
In caso di nuova iscrizione il diritto annuale può essere versato contestualmente all’iscrizione stessa con la pratica Comunica, mediante addebito del conto Telemaco o entro 30 giorni tramite modello F24.
In caso di trasferimenti in corso d’anno il pagamento è dovuto per intero all’Ente presso il quale risultava l’iscrizione al 1° gennaio.
In caso di versamenti eccessivi o non dovuti, il contribuente può effettuare una compensazione, ovvero chiedere il rimborso entro 24 mesi dalla data del versamento.
Se l'attività è esercitata anche in altre unità locali gli importi dovuti devono essere sommati e indicati in un unico rigo del modello F24 se sede e unità locali sono ubicate nella medesima provincia, gli importi dovuti devono essere versati a ciascuno degli Enti camerali competenti per territorio e quindi indicati in righi diversi del modello F24, se sede e unità locali sono ubicate in province diverse.
Importi diritto annuale 2024
Si informa che con comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20.12.2023 vengono confermati, per il diritto annuale 2024, gli stessi importi previsti per l'anno 2023.
Si ricorda inoltre che tali importi devono essere maggiorati del 20%, così come previsto dalla Delibera di Consiglio n.16 del 28.10.2022.
Comunicazione Ministeriale anno 2024
Casi di esonero nel pagamento del diritto annuale
Prendendo come data di riferimento il 1° gennaio di ogni anno sono esonerate dal pagamento:
- imprese individuali cessate entro il 31 dicembre precedente che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio successivo
- società che hanno approvato entro il 31 dicembre precedente il bilancio finale di liquidazione e che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio successivo
- imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre precedente
- cooperative sciolte entro il 31 dicembre precedente con provvedimento dell’autorità governativa
Sanzioni Diritto Annuale
Se il versamento non avviene oppure è effettuato con un ritardo superiore ad un anno dalla scadenza del termine ordinario si applica una sanzione del 30% sul diritto dovuto.
E’ possibile evitare l’applicazione della sanzione piena, sanando l’irregolarità entro 1 anno dalla scadenza del termine ordinario con l’istituto del ravvedimento operoso, versando:
- il diritto dovuto (codice tributo 3850)
- gli interessi (codice tributo 3851), calcolati per giorni di ritardo e pari al saggio legale
- la sanzione ridotta (codice tributo 3852), pari al 6% se avviene dopo i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di cui sopra
Normativa di riferimento
- Legge 580/1993
- Decreto del Ministero dell’Industria 359 del 2001
- Decreto MISE 21 aprile 2011
- Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114, articolo 28, comma1