La mediazione è lo strumento di giustizia alternativa per la risoluzione semplice e rapida di controversie di natura economica, civile e commerciale che si basa sulla volontà delle parti di raggiungere un accordo comune.
L'Organismo di mediazione è l’Ente del sistema camerale, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento ai sensi della normativa vigente.
Come funziona la mediazione
La mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti sui diritti disponibili, tra due o più soggetti, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
- obbligatoria (nelle materie per le quali è condizione di procedibilità della domanda giudiziale)
- delegata dal Giudice
- volontaria (un soggetto decide volontariamente di convocare in mediazione un altro soggetto al fine di risolvere una lite effettiva o potenziale. In questi casi, le parti possono stare in mediazione senza l’assistenza obbligatoria dell’avvocato)
- prescritta da clausola contrattuale o statutaria.
La mediazione si avvia con il deposito della domanda di mediazione presso la segreteria dell’Organismo con una delle seguenti modalità:
- via PEC all’indirizzo mediazione@pec.vg.camcom.it (soluzione consigliata)
- via mail all’indirizzo mediazione@vg.camcom.it
- a mano o a mezzo raccomandata presso la sede dell’Organismo
Ricevuta la domanda, l'Organismo di mediazione:
- assegna un numero di registro, nomina il mediatore e fissa la data del primo incontro (tra i 20 e i 40 giorni dal deposito)
- comunica alla parte istante la data dell’incontro e il nominativo del mediatore e invita la parte chiamata ad aderire alla mediazione
- emette avviso di pagamento che viene trasmesso via pec attraverso il circuito PagoPA
- nel caso di adesione della parte chiamata, ne dà comunicazione alla parte istante
Di norma, il primo incontro ha una durata massima di circa due ore, con possibilità di chiedere la fissazione di ulteriori incontri e di nominare un consulente tecnico, il cui costo resta a esclusivo carico delle parti.
La mediazione si chiude entro tre mesi dalla data di avvio con un accordo di conciliazione se le parti, guidate dal mediatore, trovano una soluzione condivisa al problema.
Qualora le trattative si prolungassero oltre detto termine, il procedimento potrà proseguire dietro espresso consenso di tutte le parti.
Modulistica richiesta (Allegati a fondo pagina)
- Modulo di domanda per l'avvio del procedimento unitamente alla copia del documento di identità e della tessera sanitaria
- Modulo di risposta in seguito a convocazione unitamente alla copia del documento di identità e della tessera sanitaria
- Modulo di delega sostanziale a terzi o all'avvocato
- Dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e di adesione al codice etico (da parte del Mediatore)
I vantaggi della mediazione
Il procedimento di mediazione consente di ottenere una soluzione rapida ed efficace della controversia in quanto le parti sono al centro del procedimento e hanno la possibilità di confrontarsi sui propri interessi effettivi esprimendo le proprie esigenze e sentendosi ascoltate da un mediatore terzo e imparziale. Il procedimento è infatti riservato, per cui nulla di ciò emerge nel corso del procedimento stesso viene comunicato all’esterno, né può in alcun modo essere utilizzato in un eventuale futuro giudizio.
Il mediatore, che non è chiamato a esprimere alcun giudizio sulla controversia, può sempre sentire le parti congiuntamente e/o in sessioni separate. In quest’ultimo caso, ciascuna parte può chiedere al mediatore di non rivelare all’altra parte ciò che è emerso nel corso della sessione separata.
Pertanto, la mediazione offre alle parti l’opportunità di chiudere il procedimento in tempi rapidi, con costi sostenibili e con un accordo di conciliazione il cui contenuto è stabilito dalle parti stesse, senza dover rinunciare ai diversi mezzi di tutela offerti dall’ordinamento che restano fruibili nel caso di esito negativo della mediazione.
Costi
Accesso ai documenti delle procedure di mediazione
Al fine di tutelare al meglio la privacy e la riservatezza delle parti nei procedimenti di mediazione, l'OdM riceve il pubblico previo appuntamento, così da evitare l'ingresso di terze persone durante lo svolgimento degli incontri. Per fissare l'appuntamento si prega di contattare la Segreteria. Gli appuntamenti sono fissati a stretto giro.
Normativa di riferimento
- D.Lgs 28/2010 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
- D.M. 150/2023 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione
- Regolamento dell'Organismo di mediazione