Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

  • D.Lgs. 33/2013, artt. 26 e 27

 

Avviso agli Utenti:

A decorrere dall'anno 2018, le associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati, sono tenute a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti  dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.

Si evidenzia che l’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.

Tale obbligo di pubblicazione non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato (anno precedente).

Rif. Legge 4 agosto 2017, n. 124 art. 1, commi da 125 a 129

Si informa che l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione, ai sensi dell’art. 8, co. 2, L. 160/23, viene assolto, ove previsto, con la registrazione degli aiuti concessi nel Registro Nazionale Aiuti al quale è possibile collegarsi utilizzando il seguente link.