Il diritto di accesso documentale è il diritto di esaminare e di avere copia di documenti formati, utilizzati o conservati ai fini della propria attività dalla Camera di Commercio.
Secondo quanto previsto dalla L. 241/1990 il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati (privati cittadini, persone giuridiche, associazioni, comitati) che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante diretto, concreto ed attuale rispetto all'atto o agli atti per i quali si intende chiedere l'accesso.
Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale tramite richiesta anche verbale all’ufficio competente che ha prodotto l’atto o che lo detiene, o in via formale utilizzando il modello di richiesta d'accesso documentale disponibile in allegato che dovrà essere inviato alla Pec cciaa@pec.vg.camcom.it, alla mail dell' Ufficio competente (se noto) oppure a urp@vg.camcom.it.
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento o delle informazioni oggetto dell'istanza, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse personale, concreto e attuale in base a cui avanza la richiesta, far constatare la propria identità e/o la sussistenza dei propri poteri rappresentativi.
L’ufficio verifica l'identità del richiedente e, in caso di accoglimento della richiesta, provvede immediatamente e senza altre formalità all'esibizione del documento e all'eventuale rilascio di copie.
La visione dei documenti è gratuita; per ottenerne copia, vanno versati i diritti di segreteria per € 5,00 (diritto fisso) più € 0,10 per ogni pagina.
Tempi massimi di conclusione: 30 giorni