Comunicazione dell'indirizzo Pec degli amministratori di società

Obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria
Con la nota 43836 del 12 marzo 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito alle Camere di Commercio le prime indicazioni operative per l'assolvimento dell'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria previsto dalla Legge di Bilancio 2025.
L'obbligo riguarda gli amministratori/liquidatori di tutte le imprese costituite in forma societaria anche prima del 1° gennaio 2025.
Rimarrebbero esclusi dall’obbligo gli amministratori di società semplici che non esercitino l'attività agricola, di società di mutuo soccorso, di consorzi (anche con attività esterna) e di società consortili.
L'iscrizione del domicilio digitale degli amministratori presso il Registro Imprese e la comunicazione di eventuali successive variazioni dello stesso sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L’indirizzo PEC degli amministratori potrà anche coincidere con quello della società.
Pertanto il Registro Imprese, in occasione di nuove nomine o conferme dell’organo amministrativo richiederà l’indicazione per ciascun amministratore di un proprio domicilio digitale che dovrà essere indicato negli appositi riquadri della modulistica.