FGas - Registro Nazionale dei Gas Fluororati

I gas fluorurati ad effetto serra, noti anche come FGas, sono sostanze chimiche artificiali utilizzate in numerosi settori ed applicazioni e la maggior parte di loro contribuiscono al riscaldamento globale: si tratta in particolare di HFC (idrofluorocarburi), PFC (perfluorocarburi) e SF6 (esafluoruro di zolfo).

 

Il Registro nazionale FGas rende accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle persone e alle imprese certificate per operare con i gas fluorurati.

È istituita inoltre una BANCA DATI per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature, nonché delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature.

 

Avviso: Nuove regole dall'Unione europea in vigore dall' 11 marzo 2024

 

Chi deve iscriversi? 

L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e le attestazioni che comprovano competenze e conoscenze in materia. 

L’iscrizione, sia per persone fisiche che per imprese, deve essere inoltrata per via telematica prima dell'inizio dell' attività accedendo al sito Registro nazionale FGas.

Costi iscrizioni:

  • Diritti di segreteria
    • € 13 per le persone fisiche/ € 15 per le persone che chiedono il riconoscimento del certificato all’estero
    • € 21 per le imprese/ € 25 per le imprese che richiedono il riconoscimento del certificato all’estero
  • Imposta di bollo: € 16
Variazioni

Ogni variazione alle iscrizioni va fatta per via telematica con modalità analoghe a quelle dell’iscrizione accedendo al sito Registro nazionale FGas.


Costi variazioni:

  • Diritti di segreteria: € 9
  • Imposta di bollo: € 16

Per i pagamenti è attiva la funzione PagoPA.

 

Soggetti obbligati a certificazione o attestazione

Persone fisiche che svolgono attività di:

  • controllo, recupero, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse, apparecchiature di protezione antincendio che contengono FGas
  • installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento e recupero su commutatori elettrici contenenti FGas
  • recupero di solventi a base di FGas dalle apparecchiature fisse che li contengono

Imprese che svolgono le seguenti attività:

  • installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti FGas
  • apparecchiature di protezione antincendio contenenti FGas

Persone che hanno l’obbligo di attestazione e svolgono le seguenti attività:

  • recupero di FGas dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE

Persone fisiche e imprese NON SOGGETTE all'obbligo di certificazione ma solo di iscrizione al Registro FGas:

  • persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti FGas.

            Imprese che svolgono attività di:

  • installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti FGas o di recupero di FGas da dette apparecchiature
  • recupero di solventi a base di FGas dalle apparecchiature fisse che li contengono
  • recupero di FGas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE
  • installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti FGas
  • controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.

 

Esenzioni dall'iscrizione al Registro

Persone fisiche esenti dall'obbligo di iscrizione al Registro:

  • Soggetti che svolgono operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse, qualificate o approvate in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente
  • Soggetti addetti al recupero di F-Gas dalle apparecchiature, di cui al D.Lgs. n. 49 del 2014, la cui carica FGas è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente negli impianti autorizzati, in conformità all’artico 20 dello stesso decreto, a condizione che siano assunti dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell’allegato I al regolamento (UE) 2015/2067

Deroghe dall'obbligo di iscrizione

  • Due anni di deroga dall'obbligo di certificazione per le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono FGas a condizione che:
    • siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l'attività rilevante
    • svolgano l'attività in questione sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato per tale attività e che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione
  • Un anno di deroga dall'obbligo di certificazione per le persone che svolgono attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono F-Gas, di recupero di F-Gas dai commutatori ad alta tensione, di recupero di solventi a base di FGas dalle apparecchiature che li contengono, a condizione che:
    • siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l’attività in questione
    • svolgano l'attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.
  • Un anno di deroga dall'obbligo di attestazione per le persone che svolgono attività di recupero di FGas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, a condizione che:
    • siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione
    • svolgano l'attività sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.


Per ottenere la deroga va presentata apposita domanda per via telematica corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il richiedente attesta – sotto la propria responsabilità – di essere in possesso del requisito necessario per usufruire di una deroga temporanea.

 

Per altre informazioni, news e supporto nell'invio delle pratiche è disponibile il portale Ecocamere, il sito delle Camere di Commercio che aiuta le imprese ad orientarsi tra obblighi e opportunità in campo ambientale.